28 marzo 2020
La libertà di circolazione ai tempi del Covid-19.
Nell’odierno scenario di tensione, appare inevitabile coinvolgere i diritti fondamentali dell’uomo – definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione – come lo è la libertà di circolare liberamente nel territorio dello Stato italiano (così come quella di espatrio), sancita dall’art. 16 comma 1 della Costituzione: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza […]”. Occorre fare riferimento, altresì, ad un altro diritto costituzionalmente sancito ex art. 32 – quello alla salute –definito altrettanto fondamentale, giacché non coinvolge esclusivamente il benessere e la vita dell’individuo, ma anche quello della collettività intera.
E sono proprio i motivi di sanità e di sicurezza pubblica che hanno giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza (con decreto del C.D.M. n. 27/2020) e che, oggi, legittimano i diversi decreti legge adottati dal Governo italiano – da ultimo il n. 19 del 25 marzo 2020 – con il precipuo scopo di far fronte alla situazione straordinaria di necessità e urgenza originatasi nel nostro Paese in quest’ultimo mese. Inoltre, ben può dirsi rispettata la riserva di legge rafforzata per contenuto richiesta dal testo costituzionale, dal momento che il decreto legge può certamente definirsi come uno strumento di normazione ordinaria, equiparato alla legge (v. art. 77 della Costituzione). A questi strumenti, hanno poi fatto seguito anche numerosi D.P.C.M., presentati come disposizioni attuative dei relativi decreti legge, trattandosi, infatti, di norme di rango secondario.
Ebbene, sono note, ormai, le stringenti misure limitative della libertà di circolazione, ed anche, della libertà personale sancita dall’art. 13 della Costituzione, che hanno tutte innescato un vivace dibattito tra i costituzionalisti (e non solo) sulla loro legittimità sul piano del diritto costituzionale. Si pensi alle costrizioni poste per limitare lo svolgimento di attività fisica all’aperto, all’obbligo di recarsi – per l’acquisto di beni di prima necessità – nelle vicinanze del domicilio (facendo, così, sorgere degli interrogativi a proposito di quale distanza debba essere considerata “vicina” a casa), o al divieto di recarsi fuori dal Comune di residenza.
Tali dubbi sono stati ampiamente sciolti dal D.L. menzionato, che ha, anche, avuto il pregio di mettere ordine – nella scala gerarchica delle fonti – tra i vari provvedimenti adottati a livello centrale e locale di governo; difatti, alle Regioni sarà consentito adottare misure ulteriormente restrittive (tra quelle elencate) rispetto a quelle predisposte dal Governo nazionale (purché adottate per fronteggiare un aggravamento sopravvenuto). Mentre ai sindaci, ai quali l’art. 54 comma 4 T.U.E.L. attribuisce la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti, è fatto divieto emanarle se in contrasto con le misure statali.
Passando, invece, al trattamento sanzionatorio predisposto per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento, è opportuno ricordare che l’ultimo decreto legge emanato ha previsto uno slittamento delle sanzioni da penali ad amministrative: l’art. 4 prevede, infatti, espressamente l’esclusione dell’operatività dell’art. 650 c.p.” inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, e l’applicazione, invece, di una sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 €, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, e può anche essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività commerciale. Relativamente, invece, alla violazione della quarantena da parte di coloro che siano risultati postivi al virus, questi sono punibili con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5000 €. Viene, quindi, resa residuale – in virtù della citata clausola di specialità amministrativa - l’applicazione dell’art. 452 c.p. “delitti colposi contro la salute pubblica” in relazione all’art. 438 c.p. “epidemia”, applicabile, appunto, a coloro che violino intenzionalmente il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché sottoposti a quarantena.
Infine, si ricorda che il Ministero dell’Interno ha nuovamente modificato il modulo di autocertificazione: primariamente spicca che la prima dichiarazione da sottoscrivere è di non essere sottoposti alla misura della quarantena, né di essere risultati positivi al virus. Poi, è necessario affermare di «essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna»; bisogna specificare anche la reale motivazione dello spostamento, e, per finire, occorre dichiarare di essere a conoscenza «delle ulteriori limitazioni» disposte dal Presidente della Regione nella quale si risiede stabilmente. Il nuovo modulo è scaricabile dal sito della Polizia di Stato, attraverso il link: https://www.poliziadistato.it/statics/28/modulo-autocertificazione-del-26-marzo-2020.pdf
D.ssa Federica Muratore